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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1976, n. 48

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA DAL SOPPRESSO ENTE GIOVENTU' ITALIANA, IN BASE ALLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1975, N. 764 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 25 novembre 1976

Art. 2
Al personale di cui al precedente art. 1, in sede di inquadramento, la Regione riconosce, agli effetti del trattamento economico, il servizio comunque prestato presso l'ente di provenienza, con le seguenti modalità: 100% per il servizio effettuato nella carriera di appartenenza al momento del trasferimento; 80% per il servizio effettuato in carriere inferiori.

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