LEGGE REGIONALE 22 novembre 1976, n. 48
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA DAL SOPPRESSO ENTE GIOVENTU' ITALIANA, IN BASE ALLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1975, N. 764
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 25 novembre 1976
Art. 8
Agli oneri derivanti dai contratti di cui all'art. 6 della presente legge, valutati per l'esercizio 1976 in L.10.000.000, l'amministrazione regionale provvede con i fondi del capitolo 05020 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali " del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento è stato opportunamente adeguato in sede di approvazione del progetto di legge di bilancio.
TABELLA " A " |
LIVELLO I |
(per memoria) |
LIVELLO II |
Avventizi di IV categoria |
LIVELLO III |
Alunni d' ordine, coadiutori, coadiutori principali |
LIVELLI IV |
Segretari, segretari principali |
LIVELLO V |
(per memoria) |
LIVELLO VI |
(per memoria) |
LIVELLO VII |
(per memoria) |