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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1976, n. 48

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA DAL SOPPRESSO ENTE GIOVENTU' ITALIANA, IN BASE ALLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1975, N. 764 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 25 novembre 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il personale di ruolo e avventizio trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764 Sito esterno, viene inquadrato, con decorrenza giuridica ed economica dal 17 gennaio 1976 o da quella successiva data nella quale sia stato messo a disposizione, in uno dei livelli funzionali retributivi previsti dall'art. 9 della legge regionale 20 luglio 1973 n. 25, modificato dall'art. 1 della successiva legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.
L'inquadramento avviene in base alla tabella A allegata alla presente legge, e con le equiparazioni contenute nella tabella B allegata alla citata legge n. 764, con provvedimento che sarà adottato secondo le norme dell'art. 120 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25. La tabella A si trova nell'art. 8.
Art. 2
Al personale di cui al precedente art. 1, in sede di inquadramento, la Regione riconosce, agli effetti del trattamento economico, il servizio comunque prestato presso l'ente di provenienza, con le seguenti modalità: 100% per il servizio effettuato nella carriera di appartenenza al momento del trasferimento; 80% per il servizio effettuato in carriere inferiori.
Art. 3
Sono espressamente estese al personale inquadrato con l'art. 1 della presente legge le seguenti norme contenute nella legge regionale 20 luglio 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni: articoli dall'1 al 108, articoli 110, 114, 116, 120, 123 e 124.
Art. 4
In corrispondenza dell'inquadramento del personale di cui all'art. 1 della presente legge, i posti di ruolo unico regionale indicati in numero 2.224 nell'art. 118 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25 e successive modifiche, sono aumentati a n. 2.232.
Art. 5
La tabella C della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è così modificata: Livello 1 - posti 10 Livello 2 - posti 271 Livello 3 - posti 512 Livello 4 - posti 785 Livello 5 - posti 394 Livello 6 - posti 170 Livello 7 - posti 90 Totale posti n. 2.232
Art. 6
La Regione subentra a tutti gli effetti nei contratti di lavoro e di appalto esistenti fra il soppresso ente " Gioventù Italiana " e il personale addetto ai servizi di guardiania e di pulizia degli impianti trasferiti.
La Regione si riserva di uniformare detti contratti, anche sotto il profilo previdenziale e assicurativo, e di trasferirli agli enti ai quali saranno affidati gli impianti.
Art. 7
Agli oneri per l'inquadramento del personale di cui all'art. 1 della presente legge, valutati per l'esercizio finanziario 1976 in L.52.000.000, l'amministrazione regionale provvede con i fondi del capitolo 05020 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali " del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento è stato opportunamente adeguato in sede di approvazione del progetto di legge di bilancio.
Art. 8
Agli oneri derivanti dai contratti di cui all'art. 6 della presente legge, valutati per l'esercizio 1976 in L.10.000.000, l'amministrazione regionale provvede con i fondi del capitolo 05020 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali " del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento è stato opportunamente adeguato in sede di approvazione del progetto di legge di bilancio.
TABELLA " A "
LIVELLO I
(per memoria)
LIVELLO II
Avventizi di IV categoria
LIVELLO III
Alunni d' ordine, coadiutori, coadiutori principali
LIVELLI IV
Segretari, segretari principali
LIVELLO V
(per memoria)
LIVELLO VI
(per memoria)
LIVELLO VII
(per memoria)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 22 novembre 1976

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