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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1976, n. 50

ASSEGNAZIONE A RIPIANO DEI MAGGIORI ONERI SOPPORTATI DALLE IMPRESE PRIVATE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA PER VIAGGIATORI PER LA PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 155 del 25 novembre 1976

Art. 2
Alle imprese private aventi sede amministrativa nella Regione, concessionarie di servizi automobilistici di linea per viaggiatori di competenza regionale, comunale o statale, che applichino ai propri dipendenti la perequazione con il trattamento economico e normativo degli autoferrotranvieri, come convenuto nell'accordo collettivo regionale di lavoro in data 9 giugno 1975 fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e dell'ANAC, completato con l'analogo accordo regionale in data 6 luglio 1976 fra le parti medesime, è attribuita la somma di Lire 691.100, per ciascun dipendente, per il periodo 1 luglio 1974- 28 febbraio 1975.
Nel caso di dipendenti che non abbiano prestato servizio per l'intero periodo, la somma da corrispondere sarà calcolata in mensilità e trentesimi di mensilità proporzionali all'effettivo periodo di servizio.
Dall'importo di cui ai commi precedenti verranno detratte le anticipazioni erogate in via di acconto, per lo stesso titolo e periodo, con deliberazioni della Giunta della Regione Emilia - Romagna n. 3097/ 1 del 12 novembre 1974 e n. 352/ 12 del 18 febbraio 1975, rese esecutive a norma di legge.

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