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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1976, n. 50

ASSEGNAZIONE A RIPIANO DEI MAGGIORI ONERI SOPPORTATI DALLE IMPRESE PRIVATE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA PER VIAGGIATORI PER LA PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 155 del 25 novembre 1976

Art. 3
Per i dipendenti che nel predetto periodo 1 luglio 1974- 28 febbraio 1975 abbiano cessato il rapporto di lavoro con diritto al trattamento di quiescenza, verranno corrisposti alle Imprese interessate ulteriori contributi pari:
a) alla differenza dovuta per l'adeguamento del trattamento di fine lavoro (fondo di buona uscita) già corrisposto, a quello superiore risultante dall' inserimento nella retribuzione presa a base del ricalcolo di tale trattamento dell'importo forfettario di cui al 1 comma dell'articolo precedente e con le modalità previste dall'art. 14 del TU allegato al citato accordo regionale 9 giugno 1975;
b) all'onere sostenuto per eventuali premi integrativi " una tantum " previsti dall'articolo 22 del citato accordo regionale per le provvidenze a favore degli ex combattenti della seconda guerra mondiale.

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