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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1976, n. 50

ASSEGNAZIONE A RIPIANO DEI MAGGIORI ONERI SOPPORTATI DALLE IMPRESE PRIVATE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA PER VIAGGIATORI PER LA PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 155 del 25 novembre 1976

Art. 5
Per essere ammessi ai benefici di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, le Imprese di cui all'art. 2 dovranno presentare, entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, domanda in carta legale al Presidente della Giunta regionale, indirizzata alla Regione Emilia - Romagna - III dipartimento - Servizi del Territorio - Trasporti e Viabilità, corredata da dichiarazione del rappresentante legale attestante l'impegno di cui al precedente articolo.
Con la presente legge sono comunque autorizzate le anticipazioni in via di acconto effettuate con le deliberazioni della Giunta della Regione Emilia - Romagna n. 3097/ 1 del 12 novembre 1974 e n. 352/ 12 del 18 febbraio 1975.

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