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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1976, n. 50

ASSEGNAZIONE A RIPIANO DEI MAGGIORI ONERI SOPPORTATI DALLE IMPRESE PRIVATE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA PER VIAGGIATORI PER LA PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 155 del 25 novembre 1976

Art. 8
Agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1976 ammontanti a L.2.710.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa ed il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio 1976, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce dell'elenco annesso al bilancio medesimo in seguito alla modifica introdotta con il primo provvedimento di variazione al bilancio 1976, approvato dal Consiglio regionale in seduta del 30 luglio 1976.

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