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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1976, n. 50

ASSEGNAZIONE A RIPIANO DEI MAGGIORI ONERI SOPPORTATI DALLE IMPRESE PRIVATE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA PER VIAGGIATORI PER LA PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 155 del 25 novembre 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Giunta della Regione Emilia - Romagna, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 37, è autorizzata, per il periodo 1 luglio 1974- 28 febbraio 1975, ad erogare
- nei limiti della spesa di L.1.200.000.000 - i contributi straordinari alle Imprese di cui all'art. 2, per gli scopi e con le modalità indicate nei successivi articoli.
Art. 2
Alle imprese private aventi sede amministrativa nella Regione, concessionarie di servizi automobilistici di linea per viaggiatori di competenza regionale, comunale o statale, che applichino ai propri dipendenti la perequazione con il trattamento economico e normativo degli autoferrotranvieri, come convenuto nell'accordo collettivo regionale di lavoro in data 9 giugno 1975 fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e dell'ANAC, completato con l'analogo accordo regionale in data 6 luglio 1976 fra le parti medesime, è attribuita la somma di Lire 691.100, per ciascun dipendente, per il periodo 1 luglio 1974- 28 febbraio 1975.
Nel caso di dipendenti che non abbiano prestato servizio per l'intero periodo, la somma da corrispondere sarà calcolata in mensilità e trentesimi di mensilità proporzionali all'effettivo periodo di servizio.
Dall'importo di cui ai commi precedenti verranno detratte le anticipazioni erogate in via di acconto, per lo stesso titolo e periodo, con deliberazioni della Giunta della Regione Emilia - Romagna n. 3097/ 1 del 12 novembre 1974 e n. 352/ 12 del 18 febbraio 1975, rese esecutive a norma di legge.
Art. 3
Per i dipendenti che nel predetto periodo 1 luglio 1974- 28 febbraio 1975 abbiano cessato il rapporto di lavoro con diritto al trattamento di quiescenza, verranno corrisposti alle Imprese interessate ulteriori contributi pari:
a) alla differenza dovuta per l'adeguamento del trattamento di fine lavoro (fondo di buona uscita) già corrisposto, a quello superiore risultante dall' inserimento nella retribuzione presa a base del ricalcolo di tale trattamento dell'importo forfettario di cui al 1 comma dell'articolo precedente e con le modalità previste dall'art. 14 del TU allegato al citato accordo regionale 9 giugno 1975;
b) all'onere sostenuto per eventuali premi integrativi " una tantum " previsti dall'articolo 22 del citato accordo regionale per le provvidenze a favore degli ex combattenti della seconda guerra mondiale.
Art. 4
La Giunta regionale disporrà la erogazione delle somme di cui al precedente articolo previo impegno delle singole Imprese alla effettiva applicazione della normativa contrattuale citata al primo comma del precedente articolo 2.
Art. 5
Per essere ammessi ai benefici di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, le Imprese di cui all'art. 2 dovranno presentare, entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, domanda in carta legale al Presidente della Giunta regionale, indirizzata alla Regione Emilia - Romagna - III dipartimento - Servizi del Territorio - Trasporti e Viabilità, corredata da dichiarazione del rappresentante legale attestante l'impegno di cui al precedente articolo.
Con la presente legge sono comunque autorizzate le anticipazioni in via di acconto effettuate con le deliberazioni della Giunta della Regione Emilia - Romagna n. 3097/ 1 del 12 novembre 1974 e n. 352/ 12 del 18 febbraio 1975.
Art. 6
Con la presente legge è autorizzata la spesa di L.1.070.955.400 relativa alle anticipazioni alle Imprese private di trasporto che esercitavano autolinee di interesse regionale, comunale e interregionale e che applicavano al personale addetto il contratto
ANAC, delle somme occorrenti per una aggiunta di L.22.000 allo stipendio mensile per 14 mensilità oltre all'adeguamento della 14a mensilità ed ai relativi contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, effettuate per il periodo 1 gennaio 1973- 30 giugno 1974 con deliberazioni della Giunta della Regione Emilia - Romagna n. 2700/ 2 del 31 dicembre 1973, n. 63/ 58 del 16 gennaio 1974, n. 553/ 3 del 22 marzo 1974, n. 62/ 57 del 16 febbraio 1974, n. 384/ 35 del 27 febbraio 1974, n. 1537/ 9 del 20 giugno 1974, n. 1925/ 57 del 16 luglio 1974, n. 3781/ 97 del 30 dicembre 1974, rese esecutive a norma di legge.
Art. 7
La Giunta della Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad erogare, per il periodo 1 gennaio- 31 dicembre 1976, nei limiti di Lire 439.044.600, alle Imprese private aventi sede amministrativa nella Regione e concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori di competenza regionale e comunale, le quali applichino ai propri dipendenti la perequazione con il trattamento economico e normativo degli autoferrotranvieri, un contributo straordinario nella misura e con le modalità previste negli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 37.
Art. 8
Agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1976 ammontanti a L.2.710.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa ed il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio 1976, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce dell'elenco annesso al bilancio medesimo in seguito alla modifica introdotta con il primo provvedimento di variazione al bilancio 1976, approvato dal Consiglio regionale in seduta del 30 luglio 1976.
Art. 9
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA:
a) Variazioni in aumento:
Cap.19800 Assegnazione a ripiano di maggiori oneri sopportati dalle Imprese private esercenti il trasporto pubblico di linea per viaggiatori per la perequazione del trattamento economico del personale dipendente ( cni) (titolo I - sezione III - categoria 4a - rubrica 3a)
L.2.710.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap.48100 Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
L.2.710.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 22 novembre 1976

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