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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1976, n. 51

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI MINORI PER IL RIATTAMENTO DI EDIFICI DI LORO PROPRIETÀ DESTINATI AD ATTIVITÀ CIVICHE ED AMMINISTRATIVE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 158 del 4 dicembre 1976

Art. 1
Per agevolare i Comuni minori, con popolazione inferiore alle 10 mila unità, che intendano provvedere, mediante opere di miglioramento e di adattamento, al riattamento di edifici di loro proprietà destinati a sede di attività civiche ed amministrative, sono concessi contributi annui costanti, in conto ammortamento mutui, per tutto il periodo di ammortamento dei mutui stessi e non oltre le trentacinque annualità, nella misura massima del 5% sull'importo dell'intervento fissato nel programma regionale di cui al successivo art. 3.
La Giunta regionale, con il concorso della commissione consiliare competente, fissa i termini e fornisce gli indirizzi per la presentazione da parte dei Comitati comprensoriali(2)dei programmi degli interventi, formulati tenendo conto dell'urgenza degli interventi stessi e della loro importanza in relazione alle esigenze locali.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n.6 "Norme sul riordino istituzionale", ora abrogata.

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