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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1976, n. 51

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI MINORI PER IL RIATTAMENTO DI EDIFICI DI LORO PROPRIETÀ DESTINATI AD ATTIVITÀ CIVICHE ED AMMINISTRATIVE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 158 del 4 dicembre 1976

Art. 2
La domanda di concessione, da parte dei Comuni interessati di cui al precedente articolo, va inoltrata al presidente del competente Comitato comprensoriale(2)entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Tale domanda va corredata dalla deliberazione del Consiglio comunale con la quale il Comune è venuto nella determinazione di realizzare l'opera, nonché da una relazione tecnica in cui siano evidenziate le principali caratteristiche dell'intervento e la spesa presunta.
Fino alla data di costituzione dei Comitati comprensoriali(2), la domanda corredata dagli atti sopraspecificati va inoltrata, entro lo stesso termine, al presidente dell'Amministrazione provinciale competente.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n.6 "Norme sul riordino istituzionale", ora abrogata.

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