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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1976, n. 51

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI MINORI PER IL RIATTAMENTO DI EDIFICI DI LORO PROPRIETÀ DESTINATI AD ATTIVITÀ CIVICHE ED AMMINISTRATIVE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 158 del 4 dicembre 1976

Art. 3
I Comitati comprensoriali(2)o le Amministrazioni provinciali, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al precedente articolo, propongono il programma degli interventi, tenendo conto degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.
La Giunta regionale, con il concorso della competente commissione consiliare, sulla base dei programmi proposti dai Comitati comprensoriali(2)o dalle Amministrazioni provinciali, predispone il programma e le priorità delle opere da realizzare con l'indicazione dell'importo da ammettere al contributo, per la sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n.6 "Norme sul riordino istituzionale", ora abrogata.

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