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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1976, n. 51

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI MINORI PER IL RIATTAMENTO DI EDIFICI DI LORO PROPRIETÀ DESTINATI AD ATTIVITÀ CIVICHE ED AMMINISTRATIVE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 158 del 4 dicembre 1976

Art. 5
La Giunta regionale o, su delega di questa, il Presidente od un componente della Giunta stessa, concede al Comune compreso nel programma regionale approvato sull'importo fissato nel programma stesso, il corrispondente contributo, subordinatamente alla presentazione della delibera del Consiglio comunale di approvazione del progetto esecutivo e dell'adesione di massima di concessione del mutuo.
La erogazione dei contributi ha inizio a partire dalla esecutività del provvedimento di concessione del contributo di cui al precedente comma, subordinatamente alla presentazione della seguente documentazione probatoria:
- copia del contratto di mutuo, ovvero copia del provvedimento di concessione del prefinanziamento da parte dell'Istituto di Credito;
- stato di avanzamento dei lavori pari almeno al 20% dell'investimento ammesso a contributo.
I contributi possono essere erogati ai Comuni beneficiari in una unica soluzione annua o erogati direttamente all'Istituto di Credito mutuante, a scadenze semestrali posticipate ovvero secondo le scadenze delle rate di ammortamento del mutuo, secondo le indicazioni concordate con i Comuni beneficiari interessati.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n.6 "Norme sul riordino istituzionale", ora abrogata.

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