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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1976, n. 51

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI MINORI PER IL RIATTAMENTO DI EDIFICI DI LORO PROPRIETÀ DESTINATI AD ATTIVITÀ CIVICHE ED AMMINISTRATIVE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 158 del 4 dicembre 1976

Art. 7
Qualora i Comuni non possano provvedere direttamente, in tutto o in parte, mediante la delegazione dei propri cespiti, alla garanzia dell'ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge, la parte residua del debito di rata di ammortamento che non sia coperta dal contributo annuo della Regione è garantita nel capitale e negli interessi da fidejussione regionale.
In forza di tale fidejussione, in caso di mancato pagamento da parte dei Comuni della rata di ammortamento a loro carico, l'Amministrazione Regionale ne effettuerà il pagamento a favore degli Istituti mutuanti entro 60 giorni dalla comunicazione, da parte degli istituti stessi, del mancato pagamento.
Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440 Sito esterno.
L'Amministrazione Regionale è autorizzata ad esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni volte al recupero dagli enti inadempienti delle somme pagate dalla stessa ai sensi del II comma del presente articolo.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n.6 "Norme sul riordino istituzionale", ora abrogata.

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