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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1976, n. 51

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI MINORI PER IL RIATTAMENTO DI EDIFICI DI LORO PROPRIETÀ DESTINATI AD ATTIVITÀ CIVICHE ED AMMINISTRATIVE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 158 del 4 dicembre 1976

Art. 8
Per poter usufruire della garanzia fidejussoria regionale i Comuni dovranno, sia in sede di istanza che nel contesto dell'atto deliberativo di contrazione del mutuo:
a) dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili;
b) impegnarsi in modo espresso a provvedere puntualmente al pagamento delle rate di ammortamento a loro carico alle scadenze concordate con l'Istituto mutuante, facendone preciso obbligo al tesoriere comunale;
c) impegnarsi espressamente ad iscrivere sui bilanci futuri, per tutta la durata del prestito, l'importo della rata annua d'ammortamento a loro carico.
Essi dovranno altresì produrre un'attestazione del loro tesoriere contenente l'impegno a fare corso al pagamento delle rate di ammortamento con priorità su qualsiasi altra spesa che non goda di prelazione di legge, utilizzando a tal fine le prime entrate non delegate riscosse dall'ente.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n.6 "Norme sul riordino istituzionale", ora abrogata.

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