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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1976, n. 55

PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE SITUATE NEI COMUNI DI BELLARIA, CATTOLICA, CORIANO, MISANO ADRIATICO, RICCIONE, RIMINI E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, COLPITE DAL NUBIFRAGIO DEL 18 E 19 AGOSTO 1976

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 168 del 24 dicembre 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'ammontare dei contributi previsti dalle leggi regionali 2 aprile 1973, n. 19 e 5 luglio 1976, n. 25, è elevato in misura corrispondente alla quota parte d' interessi, relativi ad un tasso dell'8% in ragione d' anno, sui mutui - contratti o da contrarre - a favore di imprese artigiane e di gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme di legge che svolgono la loro attività nei comuni di Bellaria, Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione, Rimini e San Giovanni in Marignano, per il reintegro di laboratori, attrezzature, macchinari e impianti tecnologici danneggiati o perduti a causa del nubifragio dei giorni 18 e 19 agosto 1976.
Art. 2
I contributi di cui all'art. 10 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3, saranno corrisposti nella misura dell'8% annuo in relazione alle operazioni di credito di esercizio effettuate a favore delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nei comuni elencati all'articolo precedente e associate a cooperative artigiane di garanzia costituite nel territorio di provincia di Forlì.
Art. 3
Per la concessione dei contributi specificati nella presente legge saranno adottate le medesime norme e procedure previste dalle leggi regionali 2 aprile 1973, n. 19, 5 luglio 1976, n. 25, e 10 gennaio 1973, n. 3.
Le domande di contributo dovranno essere indirizzate al Presidente della Regione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.
Ciascuna domanda sarà corredata di certificazione stilata dal Comitato circondariale di Rimini, intesa a riscontrare l'effettivo sussistere delle condizioni di danneggiamento indicate all'art. 1.
Art. 4
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede come segue:
- per quanto attiene ai contributi previsti all'art. 1, mediante l'utilizzazione per l'esercizio 1976 e successivi della quota parte del limite di impegno di L.200.000.000 di cui è stata autorizzata l'iscrizione con l'art. 3 della LR 2 settembre 1976, n. 42 per il finanziamento degli interventi di cui alla LR 2 aprile 1973, n. 19, e successive modificazioni;
- per quanto attiene ai contributi previsti all'art. 2, mediante l'utilizzazione delle somme provenienti dal capitolo 70140 " Concorso negli interessi sui crediti di esercizio alle aziende artigiane " del bilancio per l'esercizio 1975, che sono state mantenute a residuo a norma del 2 comma dell'art. 36 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 dicembre 1976

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