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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato18/07/2014

Data di pubblicazione della legge modificante : 09/06/1982

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1976, n. 57

INTERVENTO PROMOZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN TERMINAL MERCI IN COMUNE DI RAVENNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 giugno 1982 n. 26

Art. 1

(aggiunto comma dopo l'ultimo da art. 54 L.R. 7 giugno 1982 n. 26)

Per la realizzazione di un'area attrezzata destinata a terminal per scarico, carico, stoccaggio e smistamento di merci specializzate nella zona San Vitale, in Comune di Ravenna, la Regione Emilia-Romagna dispone lo stanziamento di Lire 2.596.000.000.
La realizzazione dell'intervento e la gestione dei relativi impianti sono effettuate mediante concessione alla SAPIR di Ravenna.
Lo stanziamento di cui al primo comma può essere utilizzato altresì per studi, ricerche e progettazioni attinenti l'area attrezzata medesima.
Art. 2

(modificata lett. a) da art. 54 L.R. 7 giugno 1982 n. 26)

L'erogazione dei fondi regionali di cui all'articolo precedente è subordinata alla stipulazione, tra la Giunta regionale e la SAPIR, sentita la competente Commissione consiliare, di una apposita convenzione che dovrà prevedere fra l'altro:
a) l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del progetto esecutivo, nell'osservanza delle procedure di cui all'art. 21, lettera e) della legge 24 marzo 1975, n. 18 Sito esterno.
b) le modalità di gestione dei lavori, a cui sono comunque applicabili le norme di cui alla legge regionale 24 marzo 1975 n. 18, come modificata dalla legge regionale 8 marzo 1976 n. 10, ad esclusione di quanto previsto dal 5° comma dell'art. 21 della predetta legge n. 18/1975 Sito esterno;
c) i criteri di gestione degli impianti e dei relativi servizi;
d) il diritto di superficie sull'area del terminal merci, di durata non inferiore ad anni trenta.
Art. 3
Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, ammontanti a L.2.596.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, dotato dello stanziamento di L.2.596.000.000, la cui copertura finanziaria è assicurata:
a) quanto a L.1.600.000.000 mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno, con riferimento alla esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 10 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio stesso;
b) quanto a L.996.000.000 mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 75200 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno, con riferimento alla esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 4 dell'elenco n. 5 annesso al bilancio stesso.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, secondo comma, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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