LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA-ROMAGNA - PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE(2)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 16
Personale regionale
Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti od organi destinatari delle deleghe o attribuzioni.
Il personale comandato ai sensi del comma precedente svolge, presso l'ente od organo, mansioni inerenti alle funzioni delegate o attribuite corrispondenti a quelle della fascia funzionale regionale a cui appartiene ed è posto alle dipendenze funzionali dell'ente od organo stessi.
Per i provvedimenti relativi al personale comandato si applicano le stesse norme previste dalla legge 20 luglio 1973 n. 25 , modificata con legge 20 luglio 1973 n. 26 , per il personale posto alle dipendenze dell'ufficio di Presidenza del Consiglio, intendendosi sostituito a tale ufficio l'organo esecutivo del soggetto delegatario o competente.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini"
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali ".