LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(abrogato da art. 10 L.R. 9 marzo 1983 n. 11)
(abrogato da art. 10 L.R. 9 marzo 1983 n. 11)
(abrogato da art. 10 L.R. 9 marzo 1983 n. 11)
(abrogato da art. 10 L.R. 9 marzo 1983 n. 11)
(abrogato da art. 10 L.R. 9 marzo 1983 n. 11)
(abrogato da art. 10 L.R. 9 marzo 1983 n. 11)
(abrogato da art. 10 L.R. 9 marzo 1983 n. 11)
Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini"
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali ".