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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA-ROMAGNA - PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE(2)

Titolo II
PROGRAMMI ED INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PORTUALI
Art. 8
Programma di finanziamenti
La Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, delibera il programma di finanziamento annuale o poliennale per i porti regionali di Cattolica, Cesenatico, Goro, Porto Garibaldi e Rimini. Per le spese sostenute al riguardo dalla Regione, a decorrere dall'1 aprile 1972, cessano di avere efficacia le disposizioni del R.D. 2 aprile 1885 n. 3095, relative al rimborso da parte di Comuni e Province delle spese stesse.
La Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, delibera altresì l'eventuale concorso regionale al finanziamento dei programmi comunali di intervento per i porti di Bellaria, Cervia, Gorino e Riccione, dei porti ed approdi turistici e dei porti ed approdi fluviali elaborati dai Comuni stessi, da altri Enti pubblici o privati.
I contributi regionali possono essere concessi ai Comuni interessati o loro Consorzi anche se alla realizzazione degli interventi esecutivi provvedano, sulla base di apposita convenzione, società o consorzi con partecipazione di soggetti privati o di enti pubblici.
Art. 9

(modificata lettera a) comma 1 da art. 53 L.R. 7 giugno 1982 n. 26,

poi sostituito da art. 4 L.R. 9 marzo 1983 n. 11)

Destinazione degli interventi finanziari
La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi per:
a) la costruzione a proprio totale carico delle opere, degli impianti e delle attrezzature interessanti i porti regionali nonché studi, ricerche e progettazioni relative alle opere, agli impianti ed alle attrezzature dei porti medesimi;
b) la concessione di contributi in capitale ai Comuni o loro Consorzi, per la costruzione di opere e l'effettuazione di studi e ricerche corrispondenti a quelle di cui alla precedente lettera a) nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici e nei porti ed approdi fluviali;
c) la manutenzione ordinaria e straordinaria, a proprio totale carico, delle opere, impianti ed attrezzature di cui alla precedente lettera a), compreso il mantenimento di idonei fondali anche alle imboccature, nei porti regionali;
d) l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di mezzi effosori e di servizio, a proprio totale carico;
e) l'illuminazione e la fornitura di energia elettrica al servizio degli impianti portuali e la pulizia degli ambiti portuali, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonché del verde pubblico, a proprio totale carico, nei porti regionali;
f) la concessione di contributi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali.
Art. 10

(già sostituito, unitamente agli artt. 11, 12, 13 da art. 6 L.R. 9 marzo 1983 n. 11; in seguito sostituito primo comma e abrogati secondo, terzo e nono comma da art. 2 L.R. 29 dicembre 2015 n. 22)

Programmi regionali di finanziamento per le opere portuali
La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di presentazione della documentazione inerente le opere portuali ammesse a finanziamento.
abrogato.
abrogato.
Ai Comuni sedi di porti regionali sono delegate le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei progetti - e relative eventuali varianti - dei lavori, impianti ed attrezzature di cui, alle lettere a) e c) del precedente art. 9, l'adozione di tutti i successivi atti tecnico-amministrativi, ivi compresi i pagamenti a favore delle imprese esecutrici delle opere, il collaudo, nonché la realizzazione delle opere stesse per i porti regionali, ricadenti nei rispettivi territori.
Negli altri porti ed approdi, i Comuni territorialmente competenti approvano i progetti esecutivi - e relative eventuali varianti - per la realizzazione di qualsiasi opera e compiono tutti i successivi atti tecnico-amministrativi, compreso il collaudo. L'approvazione dei progetti implica dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere.
I Comuni sedi dei porti regionali sono altresì delegati a provvedere alla illuminazione ed alla pulizia degli ambiti portuali stessi, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonché del verde pubblico, ed a compiere tutti i relativi atti tecnico- amministrati.
L'erogazione delle spese relative ai predetti servizi di illuminazione e di fornitura di energia elettrica al servizio degli impianti portuali e alla pulizia nei porti regionali, è disposta dai Comuni interessati secondo la rispettiva competenza. A tal fine la Giunta regionale, o l'Assessore dalla stessa delegato, trasferisce i fondi all'uopo assegnati in unica soluzione anticipata. Le Amministrazioni comunali stesse dovranno introitare tali fondi in un apposito capitolo delle contabilità speciali del loro bilancio. Delle somme erogate dovrà essere trasmesso alla Regione, a chiusura di ogni esercizio, analitico rendiconto secondo le direttive della Regione medesima.
L'erogazione dei finanziamenti regionali, per le spese relative alla realizzazione delle opere di cui al precedente quarto comma, verrà disposta, ai sensi dell'art. 66 della Legge regionale 7 luglio 1977 n. 31, attraverso il ricorso alle procedure di cui al Regolamento regionale 9 dicembre 1978 n. 50, concernente la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati.
abrogato.
Art. 11

(sostituito da art. 6 L.R. 9 marzo 1983 n. 11, si veda l'art. 10)

Art. 12

(sostituito da art. 6 L.R. 9 marzo 1983 n. 11, si veda l'art. 10)

Art. 13

(sostituito da art. 6 L.R. 9 marzo 1983 n. 11, si veda l'art. 10)

Art. 14
Erogazione dei finanziamenti regionali per i porti comunali, per i porti e gli approdi turistici e per i porti e gli approdi fluviali
abrogato
Art. 15
Agevolazioni finanziarie per le imprese appaltatrici
Sono applicabili alla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del ministero del tesoro 25 novembre 1972 (e successive modifiche e proroghe), recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori.
Sono altresì applicabili ai lavori suddetti le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8 Sito esterno, recante norme in materia di appalti di opere pubbliche.
Art. 16
Personale regionale
Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti od organi destinatari delle deleghe o attribuzioni.
Il personale comandato ai sensi del comma precedente svolge, presso l'ente od organo, mansioni inerenti alle funzioni delegate o attribuite corrispondenti a quelle della fascia funzionale regionale a cui appartiene ed è posto alle dipendenze funzionali dell'ente od organo stessi.
Per i provvedimenti relativi al personale comandato si applicano le stesse norme previste dalla legge 20 luglio 1973 n. 25 Sito esterno, modificata con legge 20 luglio 1973 n. 26 Sito esterno, per il personale posto alle dipendenze dell'ufficio di Presidenza del Consiglio, intendendosi sostituito a tale ufficio l'organo esecutivo del soggetto delegatario o competente.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini"

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali ".

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