LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA-ROMAGNA - PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE(2)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo III
NORME GENERALI RELATIVE ALLA DELEGA O ALL'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI OPERE PORTUALI
Art. 17
Direttive regionali
Le funzioni delegate attribuite con la presente legge dovranno essere esercitate in armonia con gli indirizzi politici, amministrativi e programmatici deliberati dal Consiglio regionale.
Compete altresì alla Giunta regionale impartire direttive agli enti delegati e agli organi competenti.
Tali direttive potranno essere vincolanti solo se conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti od organi suddetti.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Le funzioni stesse dovranno essere esercitate rispettando inoltre le procedure previste dalle leggi applicabili nelle singole fattispecie, in quanto compatibili con la presente legge.
Art. 18
Criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite
L'esercizio delle funzioni delegate o attribuite dovrà, comunque, ispirarsi ai seguenti criteri:
- assicurare la massima celerità e tempestività nella realizzazione degli interventi programmati;
- garantire la economicità degli interventi stessi e la migliore esecuzione delle opere;
- ricercare in qualsiasi fase della programmazione, della progettazione e della esecuzione dei lavori la collaborazione e la partecipazione delle organizzazioni ed associazioni economiche, sociali e professionali interessate;
- osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello Statuto regionale.
Tutti i provvedimenti adottati nell'esercizio della delega o delle funzioni attribuite saranno tempestivamente comunicati alla Giunta regionale.
La Regione e gli enti delegati od organi competenti sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
Art. 19
Ripartizione delle funzioni delegate o attribuite fra gli organi dei soggetti delegati o competenti
Prima d'iniziare l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite, i soggetti destinatari della delega o dell'attribuzione determinano con atto motivato del maggiore organo deliberante la ripartizione delle funzioni stesse fra i propri organi.
Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione, che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Art. 20
(sostituito da art. 7 L.R. 9 marzo 1983 n. 11)
Sostituzione
In caso di inerzia dell'ente delegato, la Giunta regionale può disporre un congruo termine per l'adozione del provvedimento; decorso il quale, la Giunta stessa nomina un Commissario per il compimento dell'atto.
Art. 21
Revoca
La revoca delle funzioni regionali, delegate o attribuite con la presente legge, è di norma attuata, con legge regionale, nei confronti di tutti i soggetti di uguale livello istituzionale.
La revoca nei confronti del singolo ente o organo è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.
Il Consiglio regionale osserverà le stesse modalità previste per il conferimento e disciplinerà, contestualmente, i rapporti non ancora definiti.
Art. 22
Definitività degli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o attribuite
Gli enti delegati e gli organi competenti debbono, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione della delega o attribuzione di cui sono destinatari.
Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini"
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali ".