LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA-ROMAGNA - PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE(2)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 27
Abrogazione di norme
È abrogata la legge regionale 26 agosto 1974, n. 43.
Art. 28
(abrogato da art. 10 L.R. 9 marzo 1983 n. 11)
Applicazione delle norme relative ai programmi regionali di finanziamento di opere portuali e alla delega od attribuzioni di funzioni amministrative
abrogato
Art. 29
(sostituito da art. 8 L.R. 9 marzo 1983 n. 11)
Porti ed approdi turistici e fluviali già costruiti o costruendi anteriormente alla legge di approvazione del piano regionale di coordinamento
Fino alla data dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del Piano regionale integrato dei trasporti di cui all'art. 3 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, la costruzione di nuovi porti ed approdi turistici e di nuovi porti ed approdi fluviali, anche se non comportante oneri a carico della Regione o di altri Enti pubblici, potrà aver luogo esclusivamente sulla base di un'intesa fra la Giunta regionale ed il Comune interessato, sentita la Provincia e su conforme parere della competente Commissione consiliare.
Art. 30
(sostituito da art. 9 L.R. 9 marzo 1983 n. 11)
Classificazione di porti regionali
Il Consiglio regionale, prima dell'approvazione del Piano regionale integrato dei trasporti di cui all'art. 3 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, potrà, su proposta della Giunta, classificare regionali quei porti già comunali che assumano un ruolo equiparabile a quello svolto dai porti attualmente classificati regionali.
La Giunta regionale formula le sue proposte d'intesa con i Comuni, le Province e il Comitato circondariale di Rimini,(1)in quanto territorialmente interessati.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini"
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali ".