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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA-ROMAGNA - PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE(2)

Art. 10

(già sostituito, unitamente agli artt. 11, 12, 13 da art. 6 L.R. 9 marzo 1983 n. 11; in seguito sostituito primo comma e abrogati secondo, terzo e nono comma da art. 2 L.R. 29 dicembre 2015 n. 22)

Programmi regionali di finanziamento per le opere portuali
La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di presentazione della documentazione inerente le opere portuali ammesse a finanziamento.
abrogato.
abrogato.
Ai Comuni sedi di porti regionali sono delegate le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei progetti - e relative eventuali varianti - dei lavori, impianti ed attrezzature di cui, alle lettere a) e c) del precedente art. 9, l'adozione di tutti i successivi atti tecnico-amministrativi, ivi compresi i pagamenti a favore delle imprese esecutrici delle opere, il collaudo, nonché la realizzazione delle opere stesse per i porti regionali, ricadenti nei rispettivi territori.
Negli altri porti ed approdi, i Comuni territorialmente competenti approvano i progetti esecutivi - e relative eventuali varianti - per la realizzazione di qualsiasi opera e compiono tutti i successivi atti tecnico-amministrativi, compreso il collaudo. L'approvazione dei progetti implica dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere.
I Comuni sedi dei porti regionali sono altresì delegati a provvedere alla illuminazione ed alla pulizia degli ambiti portuali stessi, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonché del verde pubblico, ed a compiere tutti i relativi atti tecnico- amministrati.
L'erogazione delle spese relative ai predetti servizi di illuminazione e di fornitura di energia elettrica al servizio degli impianti portuali e alla pulizia nei porti regionali, è disposta dai Comuni interessati secondo la rispettiva competenza. A tal fine la Giunta regionale, o l'Assessore dalla stessa delegato, trasferisce i fondi all'uopo assegnati in unica soluzione anticipata. Le Amministrazioni comunali stesse dovranno introitare tali fondi in un apposito capitolo delle contabilità speciali del loro bilancio. Delle somme erogate dovrà essere trasmesso alla Regione, a chiusura di ogni esercizio, analitico rendiconto secondo le direttive della Regione medesima.
L'erogazione dei finanziamenti regionali, per le spese relative alla realizzazione delle opere di cui al precedente quarto comma, verrà disposta, ai sensi dell'art. 66 della Legge regionale 7 luglio 1977 n. 31, attraverso il ricorso alle procedure di cui al Regolamento regionale 9 dicembre 1978 n. 50, concernente la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati.
abrogato.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini"

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali ".

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