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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1977

Art. 10
Ai fini della tutela prevista dall'art. 1 della presente legge, sono considerati prodotti del sottobosco:
a) i funghi epigei, siano essi o no commestibili;
b) i funghi ipogei (tartufi);
c) i muschi;
d) le fragole;
e) i lamponi;
f) i mirtilli;
g) le more di rovo;
h) le bacche di ginepro.
Per uso strettamente personale è autorizzata la raccolta complessiva giornaliera dei funghi per non più di Kg. 3 a persona.
Per gli altri prodotti del sottobosco è consentita la raccolta giornaliera individuale entro i seguenti limiti:
- funghi ipogei (tartufi) Kg. 1,000
- muschi Kg. 0,300
- lamponi Kg. 1,000
- more Kg. 1,000
- fragole Kg. 1,000
- mirtilli Kg. 1,000
- bacche di ginepro Kg. 0,200
Il limite massimo di raccolta dei funghi ipogei (tartufi), qualora venga raccolto un solo esemplare di peso superiore, viene elevato al peso di detto esemplare.
Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai familiari e ai suoi dipendenti, regolarmente assunti per la coltivazione del fondo.

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