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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1977

Art. 14
Sono incaricati di fare osservare le disposizioni della presente legge gli agenti di polizia giudiziaria, gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti giurati volontari nominati dalle Comunità montane e dai Comitati comprensoriali, nonchè, su autorizzazione della Giunta regionale, gli agenti giurati designati da enti ed associazioni riconosciute giuridicamente che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.
Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931 n. 773, e prestare giuramento davanti al pretore.

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