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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1977

Art. 9
Dei divieti e delle delimitazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, dovrà essere data notizia mediante manifesti e cartelloni illustrativi, manifesti da affiggersi per almeno trenta giorni negli albi pretori dei Comuni, delle Comunità montane, del Circondario di Rimini, dei Comprensori e delle Province, nonchè tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Gli elenchi delle specie protette, le delimitazioni di cui all'art. 5 e l'ubicazione e descrizione degli esemplari arborei di cui all'art. 6, saranno permanentemente depositati a disposizione della popolazione presso ogni Provincia, Comunità montana, Comprensorio, Circondario e Comune della regione, presso uffici ed istituzioni pubbliche e presso l'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali.

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