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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1977

Titolo IV
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 14
Sono incaricati di fare osservare le disposizioni della presente legge gli agenti di polizia giudiziaria, gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti giurati volontari nominati dalle Comunità montane e dai Comitati comprensoriali, nonchè, su autorizzazione della Giunta regionale, gli agenti giurati designati da enti ed associazioni riconosciute giuridicamente che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.
Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931 n. 773, e prestare giuramento davanti al pretore.
Art. 15
Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle previste nel quarto comma dell'art. 5, si applicano le sanzioni amministrative da L.5.000 a L.200.000, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ai precedenti di chi le ha commesse, con la confisca amministrativa delle specie erbacee, arbustive ed arboree e dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione.
Per le violazioni del quarto comma dell'art. 5, si applicano le sanzioni pecuniarie previste nel secondo comma dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 Sito esterno.
La violazione alle norme di cui al primo comma è presunta quando nell'ambito delle zone di vegetazione naturale dei prodotti del sottobosco o nelle aree protette a norma dell'art. 5 della presente legge, a formale intimazione sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto.
Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all' altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nella sanzione di cui ai precedenti commi la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.
Le sanzioni di cui al primo comma si applicano altresì a chi pone in vendita o commercia le piante di cui all'articolo 4 senza il prescritto certificato di provenienza di cui all'articolo 8.
Della violazione è redatto apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore e, quando ciò non fosse possibile, deve essere provveduto alla sua notifica anche a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.
Copia del verbale con la prova dell'avvenuta notifica o dell'avvenuta consegna al trasgressore, deve essere inviata al Sindaco del Comune ove è avvenuta l'infrazione.
Qualora il Sindaco ritenga fondato l'accertamento della violazione, sentiti anche gli interessati quando questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dall' avvenuta notifica o consegna del verbale, determina con ordinanza la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, fissando al trasgressore un termine di trenta giorni.
L'ingiunzione può essere notificata al trasgressore anche a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo; contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.
Decorso il termine previsto per il pagamento e qualora non sia fatta opposizione avanti al pretore, si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del TU approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.
Il Sindaco, qualora accerti trattarsi di prima infrazione, da parte del trasgressore, alle norme particolari stabilite ai sensi dell'art. 4, quarto comma e dall'art. 11, primo comma, dalla Comunità montana o dal Comitato circondariale di Rimini e dai Comitati comprensoriali può comminare, al posto della sanzione pecuniaria, l'ammonizione con diffida, da inviare per conoscenza a tutti i Comuni rispettivamente della Comunità montana, del Circondario di Rimini o del Comprensorio.
Art. 16
Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo saranno versate nel fondo regionale per la conservazione della natura, dedotta la percentuale del 50% a beneficio del Comune che commina la sanzione, quale concorso nelle spese sostenute in relazione al procedimento sanzionatorio.

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