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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO (5) (6)

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - NORME GENERALI
Espandere area tit2 Titolo II - PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA RARA
Espandere area tit3 Titolo III - DISCIPLINA PER LA RACCOLTA
Espandere area tit4 Titolo IV - VIGILANZA E SANZIONI
Espandere area tit5 Titolo V - FINANZIAMENTO DELLA LEGGE
Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1
La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 - lettera o) dello statuto regionale, tutela le espressioni tipiche della flora regionale, sia nei riguardi delle singole specie che delle consociazioni vegetali, e, in particolare, promuove azioni volte ad impedire la totale estinzione di specie rare o in via di depauperamento o di singoli esemplari di notevole interesse scientifico, ecologico e monumentale.
Nel quadro di una politica volta a garantire la conservazione del patrimonio naturale, specie nei territori montani, la presente legge tutela inoltre i prodotti del sottobosco e ne disciplina la raccolta, anche al fine di assicurare i benefici che derivano dalla loro presenza ed integrità.
Art. 2
abrogato
Art. 3

(già sostituito comma 2 da art. 107 L.R. 21 aprile 1999 n. 3

e poi sostituito da art. 22 L.R. 26 luglio 2003 n. 15)

1. Con la presente legge viene altresì istituito un ''fondo regionale per la conservazione della natura'' , con i seguenti scopi:
a) diffondere, a livello regionale e locale, tra la popolazione una migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche attraverso iniziative specifiche di educazione naturalistica;
b) attuare o incentivare, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato; (4)
c) assicurare i finanziamenti necessari per la pubblicazione, l'osservanza ed il controllo delle disposizioni previste dalla presente legge e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per la sua attuazione.
2. La Giunta regionale predispone e approva il programma delle iniziative cui destinare le disponibilità del fondo, ad eccezione degli studi e ricerche effettuati dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali di cui al comma 1, lettera b), sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 33 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali).
3. La Regione definisce annualmente ed assegna all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, un finanziamento per gli studi e le ricerche dallo stesso realizzati ai sensi del comma 1, lettera b).
Titolo II
PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA RARA
Art. 4
È vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle seguenti specie di piante spontanee, da considerarsi rare, e di parte di esse, tranne il frutto: l'elenco è predisposto in denominazione latina con accanto tra parentesi la denominazione italiana:
Aconitum variegatum (Aconito);
Anemone (Sezione pulsatilla specie plurime( sppl) (Anemone);
Anemone narcissiflora (Anemone a fiori di narciso);
Aquilegia sppl (Aquilegia);
Arbutus unedo (Corbezzolo);
Armeria sppl (Armeria);
Arnica montana (Arnica);
Aster alpinus (Astro alpino);
Campanula medium (Campanula);
Convallaria Majalis (Mughetto);
Cistus incanus (Cisto);
Crocus sppl (Croco o zafferano selvatico);
Daphne sppl (Fior di stecco);
Dianthus sppl (Garofano);
Doronicum cordatum (Doronico a foglie cuoriformi);
Dictamnus albus (Dittamo);
Eriophorum sppl (Pennacchi);
Erythronium dens canis (Dente di cane);
Fritillaria tenella (Fritillaria);
Galanthus nivalis (Bucaneve);
Gentiana sppl (Genziana);
Geranium argenteum (Geranio argenteo);
Ilex aquifolium (Agrifoglio);
Leucojum sppl (Campanella);
Lilium sppl (Giglio);
Narcissus sppl (Narciso);
Nymphaea alba (Ninfea bianca);
Orchidacee: tutte le specie (Orchidee: tutte le specie);
Paradisia liliastrum (Liliastro);
Pinguicula vulgaris (Pinguicola);
Primula auricula (Primula orecchio d'orso);
Quercus pseudosuber (Cerro - Sughera);
Rhamnus alaternus (Alaterno);
Rhododendrum ferrugineum (Rododendro ferrugineo);
Sempervivum sppl (Semprevivo sppl);
Saxifraga (tutte le specie crassulente) (Saxifraga (tutte le specie crassulente);
Scilla bifolia (Scilla);
Scolopendrium sppl (Lingua cervina);
Soldanella alpina (Soldanella);
Staphylea pinnata (Borsolo);
Sternbergia lutea (Amarillide giallo);
Taxus bacata (Tasso);
Tozzia alpina (Tozzia);
Trollius europaeus (Botton d'oro);
Tulipa sppl (eccetto T. silvestris) (Tulipano sppl);
Vinca sppl (Pervinca).
L'elenco, di cui sopra, potrà essere integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 2 e della commissione consiliare competente.
È vietato estirpare e danneggiare gli organi ipogei delle piante appartenenti alla flora spontanea.
Per altre piante spontanee, che dovranno essere indicate in apposito elenco da approvare dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 2 e della commissione consiliare competente, le Comunità montane per i territori montani, il Comitato circondariale di Rimini (1)ed i Comitati comprensoriali (2)per le restanti zone possono stabilire divieti o limitazioni alla loro raccolta.
Nessuna limitazione è posta al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore per la raccolta delle piante coltivate e di quelle spontanee infestanti i terreni messi a coltura.
Art. 5
abrogato
Art. 6

(già sostituito da art. 39 L.R. 2 aprile 1988 n. 11; poi modificato da art. 30 L.R. 1 agosto 2002 n. 18; infine abrogato articolo da art. 15 L.R. 28 dicembre 2023, n. 20)

abrogato
Art. 7
I Comuni, a domanda degli interessati, per scopi scientifici, didattici o farmaceutici, salvo il benestare del proprietario del fondo, possono autorizzare, sentito il parere del Comitato consultivo di cui al precedente art. 2, la raccolta di piante erbacee ed arbustive protette o di parti di esse comprese quelle indicate nell'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge, con esclusione di quelle vegetanti nelle aree a parco regionale e riserva naturale.
Art. 8

(modificato comma 1 da art. 39 L.R. 2 aprile 1988 n. 11)

Sono escluse dal divieto e dalle limitazioni di cui all'art. 4 della presente legge le piante protette che provengono da colture fatte in giardini, vivai, stabilimenti di floricoltura o presso istituti universitari di ricerca e di sperimentazione.
Tali piante o fiori di tali piante, se posti in commercio, devono essere accompagnati dal certificato di provenienza redatto dal produttore.
A tal fine il produttore che coltiva piante appartenenti a specie protette deve darne comunicazione scritta al Sindaco del Comune in cui è situato il fondo.
Art. 9

(modificati commi 1 e 2 da art. 39 L.R. 2 aprile 1988 n. 11)

Dei divieti e delle delimitazioni di cui agli artt. 4 e 6, dovrà essere data notizia mediante manifesti e cartelloni illustrativi, manifesti da affiggersi per almeno trenta giorni negli albi pretori dei Comuni, delle Comunità montane, del Circondario di Rimini (1), dei Comprensori (2)e delle Province, nonché tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Gli elenchi delle specie protette, ... l'ubicazione e descrizione degli esemplari arborei di cui all'art. 6, saranno permanentemente depositati a disposizione della popolazione presso ogni Provincia, Comunità montana, Comprensorio, Circondario e Comune della regione, presso uffici ed istituzioni pubbliche e presso l'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali.
Titolo III
DISCIPLINA PER LA RACCOLTA
DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
Art. 10

(abrogata lett. a) del comma 1 e abrogato comma 2

da art. 25 L.R. 2 aprile 1996 n. 6)

Ai fini della tutela prevista dall'art. 1 della presente legge, sono considerati prodotti del sottobosco:
a) abrogato
b) i funghi ipogei (tartufi);
c) i muschi;
d) le fragole;
e) i lamponi;
f) i mirtilli;
g) le more di rovo;
h) le bacche di ginepro.
abrogato
Per gli altri prodotti del sottobosco è consentita la raccolta giornaliera individuale entro i seguenti limiti:
- funghi ipogei (tartufi) Kg. 1,000
- muschi Kg. 0,300
- lamponi Kg. 1,000
- more Kg. 1,000
- fragole Kg. 1,000
- mirtilli Kg. 1,000
- bacche di ginepro Kg. 0,200
Il limite massimo di raccolta dei funghi ipogei (tartufi), qualora venga raccolto un solo esemplare di peso superiore, viene elevato al peso di detto esemplare.
Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai familiari e ai suoi dipendenti, regolarmente assunti per la coltivazione del fondo.
Art. 11

(già sostituito primo periodo del comma 4 da articolo unico

L.R. 11 maggio 1981 n. 13; poi abrogati commi 4 e 5 da art. 28

L.R. 2 settembre 1991 n. 24 Sito esterno)

Le Comunità montane per i territori montani, il Comitato circondariale di Rimini (1) e i Comitati comprensoriali (2) per le restanti zone potranno stabilire quantitativi di raccolta inferiori a quelli indicati nel precedente art. 10.
I Comuni montani, ai fini di garantire l'utilizzo dei prodotti del sottobosco per un miglioramento delle fonti di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane, potranno consentire, sulla base di criteri generali stabiliti dalle Comunità montane, la raccolta di tali prodotti in quantitativi superiori a quelli previsti nella presente legge.
I Comuni possono, su domanda, autorizzare per scopi scientifici o didattici la raccolta dei prodotti del sottobosco in deroga alle limitazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 della presente legge.
abrogato
abrogato
Art. 12
È vietato, nell'ambito del territorio regionale, usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini od altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo strato humifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale delle piante elencate all'art. 10 della presente legge.
È altresì vietato calpestare, danneggiare, distruggere la flora fungina, anche delle specie non commestibili: parimenti è vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, ginepro o parte di esse.
La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad una ora prima della levata del sole, anche mediante l'impiego di lampade od altri mezzi di illuminazione.
Art. 13
È vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante.
Il divieto di cui al primo comma non si applica al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai suoi familiari e ai suoi dipendenti regolarmente assunti.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, la raccolta può venire impedita a chiunque, ivi compresi il proprietario, l'usufruttuario e il coltivatore del fondo, qualora venissero a prevedersi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici, che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.
Titolo IV
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 14
Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti di polizia giudiziaria, gli agenti di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale nonché, nel caso in cui la violazione comporti l'applicazione di sanzioni pecuniarie, le guardie ecologiche volontarie incaricate dalle Province e dal Comitato circondariale di Rimini. (1)
Art. 15

(già modificati comma 1 e 3 e abrogato comma 2 da art. 39 L.R. 2 aprile 1988 n. 11, poi modificato comma 1 da art. 4 L.R. 13 novembre 2001 n. 38; in seguito sostituito comma 1 da art. 62 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

1. Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, si applicano le sanzioni amministrative da euro 25,00 ad euro 250,00, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse, con la confisca amministrativa delle specie erbacee, arbustive e arboree e dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione.
abrogato
La violazione alle norme di cui al primo comma è presunta quando nell'ambito delle zone di vegetazione naturale dei prodotti del sottobosco o nelle aree a parco regionale e riserva naturale, a formale intimazione sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto.
Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nella sanzione di cui ai precedenti commi la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.
Le sanzioni di cui al primo comma si applicano altresì a chi pone in vendita o commercia le piante di cui all'articolo 4 senza il prescritto certificato di provenienza di cui all'articolo 8.
Della violazione è redatto apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore e, quando ciò non fosse possibile, deve essere provveduto alla sua notifica anche a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.
Copia del verbale con la prova dell'avvenuta notifica o dell'avvenuta consegna al trasgressore, deve essere inviata al Sindaco del Comune ove è avvenuta l'infrazione.
Qualora il Sindaco ritenga fondato l'accertamento della violazione, sentiti anche gli interessati quando questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dall'avvenuta notifica o consegna del verbale, determina con ordinanza la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, fissando al trasgressore un termine di trenta giorni.
L'ingiunzione può essere notificata al trasgressore anche a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo; contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.
Decorso il termine previsto per il pagamento e qualora non sia fatta opposizione avanti al pretore, si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del TU approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.
Il Sindaco, qualora accerti trattarsi di prima infrazione, da parte del trasgressore, alle norme particolari stabilite ai sensi dell'art. 4, quarto comma e dall'art. 11, primo comma, dalla Comunità montana o dal Comitato circondariale di Rimini (1)e dai Comitati comprensoriali (2) può comminare, al posto della sanzione pecuniaria, l'ammonizione con diffida, da inviare per conoscenza a tutti i Comuni rispettivamente della Comunità montana, del Circondario di Rimini o del Comprensorio.
Art. 16
Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo saranno versate nel fondo regionale per la conservazione della natura, dedotta la percentuale del 50% a beneficio del Comune che commina la sanzione, quale concorso nelle spese sostenute in relazione al procedimento sanzionatorio.
Titolo V
FINANZIAMENTO DELLA LEGGE
Art. 17
1. abrogato.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

I Comitati comprensoriali sono stati soppressi dal titolo IV L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 " Norme sul riordino istituzionale ", ora abrogata.

L'Azienda regionale delle foreste (A.R.F.) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993 n. 17 e l'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina (A.R.I.S.) è stata anch'essa soppressa con L.R. 29 marzo 1993 n. 16.

Le Assemblee di Comuni di Imola e Cesena sono state soppresse dalla L.R. 30 gennaio 1995 n. 6 " Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990 n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia ".

L'art. 16 "Norma transitoria e finale" della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 ha modificato la legge in esame relativamente alla materia in essa disciplinata, cioè riguardo alle "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche".

Ai sensi dell' art. 8 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, di cui lo stesso articolo 8 prevede composizione e funzionamento.

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