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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 3

PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 1975- 1976 AL 31 DICEMBRE 1977

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 25 gennaio 1977

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande in vigore nelle province della Regione Emilia - Romagna per il biennio 1975- 1976, ai sensi del
RDL 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651 Sito esterno e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 1977.
Art. 2
Sino all'emanazione di una nuova normativa in materia di classificazione alberghiera, sono fatte salve le facoltà e le procedure previste dagli artt. 2 e 9 del RDL 18 gennaio 1937, n. 975, in ordine alla possibilità di variazione della classificazione relativa ad ogni esercizio alberghiero, nonchè la classificazione, in conformità alla legislazione vigente in materia, degli esercizi ricettivi di nuova apertura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 24 gennaio 1977

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