LEGGE REGIONALE 7 marzo 1977, n. 10
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1972, N. 4 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
(Legge di pura modifica agli artt. 2 e 3 della L.R. 27 marzo 1972. n. 4, ora abrogata da art. 74 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 dell' 8 marzo 1977
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 2 della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4, è sostituito dal seguente:
Art. 2
In conseguenza della modificazione apportata dall'art. 1 della presente legge, nell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4, le parole da
" L'Istituto o il Consorzio a strutture tecnico organizzative "
sono così modificate: " L'Istituto, gli istituti contitolari od il consorzio cui sarà affidato il servizio di tesoreria dovranno: 1) essere dotati di adeguate strutture tecnico - organizzative; ".
La legge regionale 27 marzo 1972, n. 4, resta invariata in ogni altra sua parte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 7 marzo 1977