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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. 6

ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL XXX ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA E DELLA PROMULGAZIONE DELLA COSTITUZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 dell' 1 febbraio 1977

Art. 4
Spetta al Consiglio regionale la determinazione del numero, la nomina e la sostituzione dei componenti del Comitato. Essi sono scelti in modo da assicurare la rappresentanza e la partecipazione dei partiti politici che si riconoscono negli ideali della Resistenza e dell'antifascismo, delle associazioni partigiane ANPI, FIAP, FIVL, dell'ANPPIA, della federazione
CGIL, CISL e UIL, della Deputazione Emilia - Romagna per la storia della Resistenza e della guerra di liberazione, degli Istituti provinciali per la storia della Resistenza e di altre forze culturali e sociali della Regione.
Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o da un consigliere suo delegato.
Del Comitato fa parte, di diritto, il Presidente del Consiglio, o un suo delegato membro dell'Ufficio di Presidenza, il quale è altresì componente di diritto dell'Esecutivo di cui al 3 comma dell'articolo seguente.
Il Presidente del Consiglio o il suo delegato sostituisce il Presidente della Regione o il suo delegato in caso di assenza o impedimento di quest' ultimo.

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