Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. 6

ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL XXX ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA E DELLA PROMULGAZIONE DELLA COSTITUZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 dell' 1 febbraio 1977

Art. 5
Il Comitato ha la durata della legislatura regionale nella quale viene costituito.
E' composto da un numero di membri non superiore a trenta. E' convocato su iniziativa del presidente o di almeno tre componenti. Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e fissa il programma di iniziative.
Il Comitato elegge nel proprio seno un esecutivo di nove membri e nomina tra questi il segretario.
Spetta all'esecutivo chiedere ai competenti organi della Regione l'adozione dei provvedimenti per l'attuazione delle iniziative deliberate.

Espandi Indice