LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. 6
ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL XXX ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA E DELLA PROMULGAZIONE DELLA COSTITUZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 dell' 1 febbraio 1977
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, nella fedeltà operante alla Costituzione ed in attuazione dei principi espressi dallo Statuto, promuove un programma di iniziative per lo studio dei valori storici della proclamazione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione e per la celebrazione nella regione del loro trentesimo anniversario.
Art. 2
Scopo essenziale del programma è di approfondire l'interesse della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e delle istituzioni democratiche sorte dalla Resistenza, coordinando in modo organico e permanente i relativi studi e programmi nel territorio della regione. A tale scopo la Regione provvederà mediante:
a) pubblicazione di studi e saggi;
b) iniziative per la diffusione della conoscenza della storia dell'antifascismo, della Repubblica e della Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado;
c) premi per monografie e tesi di laurea;
d) promozione di attività cinematografiche e teatrali, anche con premi e contributi;
e) raccolta di materiale documentario ed organizzazione di mostre;
f) promozione di convegni di studi e ricerche;
g) promozione di iniziative e manifestazioni celebrative, anche d' intesa con le rappresentanze delle istituzioni civili, militari e religiose;
h) partecipazione e sostegno finanziario ad enti ed istituti che perseguono fini analoghi a quelli della presente legge o che comunque concorrono a realizzarne gli scopi.
Art. 3
Per la definizione ed attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, è costituito un " Comitato regionale per il 30 anniversario della Repubblica e della Costituzione ".
Esso ha sede presso la Regione ed è da questa dotato delle attrezzature, del personale e dei mezzi finanziari necessari.
Art. 4
Spetta al Consiglio regionale la determinazione del numero, la nomina e la sostituzione dei componenti del Comitato. Essi sono scelti in modo da assicurare la rappresentanza e la partecipazione dei partiti politici che si riconoscono negli ideali della Resistenza e dell'antifascismo, delle associazioni partigiane ANPI, FIAP, FIVL, dell'ANPPIA, della federazione
CGIL, CISL e UIL, della Deputazione Emilia - Romagna per la storia della Resistenza e della guerra di liberazione, degli Istituti provinciali per la storia della Resistenza e di altre forze culturali e sociali della Regione.
Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o da un consigliere suo delegato.
Del Comitato fa parte, di diritto, il Presidente del Consiglio, o un suo delegato membro dell'Ufficio di Presidenza, il quale è altresì componente di diritto dell'Esecutivo di cui al 3 comma dell'articolo seguente.
Il Presidente del Consiglio o il suo delegato sostituisce il Presidente della Regione o il suo delegato in caso di assenza o impedimento di quest' ultimo.
Art. 5
Il Comitato ha la durata della legislatura regionale nella quale viene costituito.
E' composto da un numero di membri non superiore a trenta. E' convocato su iniziativa del presidente o di almeno tre componenti. Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e fissa il programma di iniziative.
Il Comitato elegge nel proprio seno un esecutivo di nove membri e nomina tra questi il segretario.
Spetta all'esecutivo chiedere ai competenti organi della Regione l'adozione dei provvedimenti per l'attuazione delle iniziative deliberate.
Art. 6
Il Comitato può nominare commissioni speciali per singole iniziative, chiamando a farne parte anche membri esterni. Le commissioni sono sempre presiedute da un membro del Comitato.
Art. 7
Agli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge la Regione Emilia - Romagna provvede mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa. Tale capitolo sarà iscritto nei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 1977 e 1978 con uno stanziamento annuo di L.50.000.000. Per l'esercizio finanziario 1977 il capitolo è finanziato mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio stesso.
Art. 8
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
a)Variazione in diminuzione: | |
Cap.75100 | Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione |
L.50.000.000 | |
b) Variazione in aumento | |
Cap.06180 | Istituzione del Comitato regionale per le celebrazioni del 30 anniversario della proclamazione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione( sez. 1a - rubrica 15a - categoria 4a) -(cni) |
L.50.000.000 |
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 31 gennaio 1977