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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. 6

ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL XXX ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA E DELLA PROMULGAZIONE DELLA COSTITUZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 dell' 1 febbraio 1977

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, nella fedeltà operante alla Costituzione ed in attuazione dei principi espressi dallo Statuto, promuove un programma di iniziative per lo studio dei valori storici della proclamazione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione e per la celebrazione nella regione del loro trentesimo anniversario.
Art. 2
Scopo essenziale del programma è di approfondire l'interesse della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e delle istituzioni democratiche sorte dalla Resistenza, coordinando in modo organico e permanente i relativi studi e programmi nel territorio della regione. A tale scopo la Regione provvederà mediante:
a) pubblicazione di studi e saggi;
b) iniziative per la diffusione della conoscenza della storia dell'antifascismo, della Repubblica e della Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado;
c) premi per monografie e tesi di laurea;
d) promozione di attività cinematografiche e teatrali, anche con premi e contributi;
e) raccolta di materiale documentario ed organizzazione di mostre;
f) promozione di convegni di studi e ricerche;
g) promozione di iniziative e manifestazioni celebrative, anche d' intesa con le rappresentanze delle istituzioni civili, militari e religiose;
h) partecipazione e sostegno finanziario ad enti ed istituti che perseguono fini analoghi a quelli della presente legge o che comunque concorrono a realizzarne gli scopi.
Art. 3
Per la definizione ed attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, è costituito un " Comitato regionale per il 30 anniversario della Repubblica e della Costituzione ".
Esso ha sede presso la Regione ed è da questa dotato delle attrezzature, del personale e dei mezzi finanziari necessari.
Art. 4
Spetta al Consiglio regionale la determinazione del numero, la nomina e la sostituzione dei componenti del Comitato. Essi sono scelti in modo da assicurare la rappresentanza e la partecipazione dei partiti politici che si riconoscono negli ideali della Resistenza e dell'antifascismo, delle associazioni partigiane ANPI, FIAP, FIVL, dell'ANPPIA, della federazione
CGIL, CISL e UIL, della Deputazione Emilia - Romagna per la storia della Resistenza e della guerra di liberazione, degli Istituti provinciali per la storia della Resistenza e di altre forze culturali e sociali della Regione.
Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o da un consigliere suo delegato.
Del Comitato fa parte, di diritto, il Presidente del Consiglio, o un suo delegato membro dell'Ufficio di Presidenza, il quale è altresì componente di diritto dell'Esecutivo di cui al 3 comma dell'articolo seguente.
Il Presidente del Consiglio o il suo delegato sostituisce il Presidente della Regione o il suo delegato in caso di assenza o impedimento di quest' ultimo.
Art. 5
Il Comitato ha la durata della legislatura regionale nella quale viene costituito.
E' composto da un numero di membri non superiore a trenta. E' convocato su iniziativa del presidente o di almeno tre componenti. Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e fissa il programma di iniziative.
Il Comitato elegge nel proprio seno un esecutivo di nove membri e nomina tra questi il segretario.
Spetta all'esecutivo chiedere ai competenti organi della Regione l'adozione dei provvedimenti per l'attuazione delle iniziative deliberate.
Art. 6
Il Comitato può nominare commissioni speciali per singole iniziative, chiamando a farne parte anche membri esterni. Le commissioni sono sempre presiedute da un membro del Comitato.
Art. 7
Agli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge la Regione Emilia - Romagna provvede mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa. Tale capitolo sarà iscritto nei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 1977 e 1978 con uno stanziamento annuo di L.50.000.000. Per l'esercizio finanziario 1977 il capitolo è finanziato mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio stesso.
Art. 8
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
a)Variazione in diminuzione:
Cap.75100 Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
L.50.000.000
b) Variazione in aumento
Cap.06180 Istituzione del Comitato regionale per le celebrazioni del 30 anniversario della proclamazione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione( sez. 1a - rubrica 15a - categoria 4a) -(cni)
L.50.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 31 gennaio 1977

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