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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. 7

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE E POLITICO DELL'ANTIFASCISMO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 1
La Regione, al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza che riconosce come valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato e della Regione, stanzia annualmente in bilancio la somma di 25.822,84 Euro. (1)

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 20 ottobre 1979, n. 31, a partire dall'esercizio finanziario 1979, l'autorizzazione di spesa è elevata a L.150.000.000 (pari a 77.468,54 Euro)

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 20 ottobre 1979, n. 31 la maggiore spesa autorizzata (vedi nota all'art. 1) è destinata annualmente a finanziare iniziative direttamente promosse dalla Regione od altre iniziative promosse dagli Enti locali cui la Regione intenda partecipare con il proprio contributo, in aggiunta a quelle realizzate dagli Enti ed Istituti già individuati dal presente articolo.

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