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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. 7

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE E POLITICO DELL'ANTIFASCISMO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 2 (2)
Gli Enti e Associazioni che per le loro riconosciute finalità statutarie hanno diritto ai contributi previsti dalla presente legge sono:
1) la Deputazione Emilia-Romagna per la Storia della Resistenza e della guerra di Liberazione;
2) gli Istituti storici provinciali della Resistenza formalmente costituiti e operanti in Emilia-Romagna;
3) la Fondazione "Cervi";
4) le Associazioni o Federazioni Partigiane con struttura nazionale, che siano riconosciute Enti morali;
5) centri di studio e di ricerca che perseguono fini analoghi a quelli previsti dalla presente legge;
6) il Comitato per le onoranze ai Caduti del Comune di Marzabotto - medaglia d'oro al valore militare.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 20 ottobre 1979, n. 31, a partire dall'esercizio finanziario 1979, l'autorizzazione di spesa è elevata a L.150.000.000 (pari a 77.468,54 Euro)

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 20 ottobre 1979, n. 31 la maggiore spesa autorizzata (vedi nota all'art. 1) è destinata annualmente a finanziare iniziative direttamente promosse dalla Regione od altre iniziative promosse dagli Enti locali cui la Regione intenda partecipare con il proprio contributo, in aggiunta a quelle realizzate dagli Enti ed Istituti già individuati dal presente articolo.

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