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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. 7

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE E POLITICO DELL'ANTIFASCISMO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 5

(modificato comma 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Gli Enti e Associazioni di cui all'articolo 2 trasmettono alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui programmi di attività.
Qualora, in base ai programmi presentati dai singoli Enti, emergano esigenze immediate di finanziamento, potranno essere corrisposti, con atto deliberativo della Giunta regionale, acconti non superiori a 1.032,91 Euro.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 20 ottobre 1979, n. 31, a partire dall'esercizio finanziario 1979, l'autorizzazione di spesa è elevata a L.150.000.000 (pari a 77.468,54 Euro)

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 20 ottobre 1979, n. 31 la maggiore spesa autorizzata (vedi nota all'art. 1) è destinata annualmente a finanziare iniziative direttamente promosse dalla Regione od altre iniziative promosse dagli Enti locali cui la Regione intenda partecipare con il proprio contributo, in aggiunta a quelle realizzate dagli Enti ed Istituti già individuati dal presente articolo.

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