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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. 7

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE E POLITICO DELL'ANTIFASCISMO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 7
Al finanziamento dell'onere previsto dall'art. 1 della presente legge, per l'esercizio finanziario 1977, la Regione provvede mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del 1977, dotato di uno stanziamento di L.50.000.000, ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al Cap. 75100 del bilancio per l'esercizio stesso.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 20 ottobre 1979, n. 31, a partire dall'esercizio finanziario 1979, l'autorizzazione di spesa è elevata a L.150.000.000 (pari a 77.468,54 Euro)

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 20 ottobre 1979, n. 31 la maggiore spesa autorizzata (vedi nota all'art. 1) è destinata annualmente a finanziare iniziative direttamente promosse dalla Regione od altre iniziative promosse dagli Enti locali cui la Regione intenda partecipare con il proprio contributo, in aggiunta a quelle realizzate dagli Enti ed Istituti già individuati dal presente articolo.

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