LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. 7
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE E POLITICO DELL'ANTIFASCISMO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
a) Variazione in diminuzione: | |
Cap.75100 | Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione |
L.50.000.000 | |
b) Variazione in aumento: | |
Cap.06150 | Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza (sezione 1ª - rubrica 15ª - categoria 4ª) - (c.n.i.) |
L.50.000.000 |
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 20 ottobre 1979, n. 31, a partire dall'esercizio finanziario 1979, l'autorizzazione di spesa è elevata a L.150.000.000 (pari a 77.468,54 Euro)
Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 20 ottobre 1979, n. 31 la maggiore spesa autorizzata (vedi nota all'art. 1) è destinata annualmente a finanziare iniziative direttamente promosse dalla Regione od altre iniziative promosse dagli Enti locali cui la Regione intenda partecipare con il proprio contributo, in aggiunta a quelle realizzate dagli Enti ed Istituti già individuati dal presente articolo.