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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. 7

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE E POLITICO DELL'ANTIFASCISMO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 8
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
a) Variazione in diminuzione:
Cap.75100 Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
L.50.000.000
b) Variazione in aumento:
Cap.06150 Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza (sezione 1ª - rubrica 15ª - categoria 4ª) - (c.n.i.)
L.50.000.000

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 20 ottobre 1979, n. 31, a partire dall'esercizio finanziario 1979, l'autorizzazione di spesa è elevata a L.150.000.000 (pari a 77.468,54 Euro)

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 20 ottobre 1979, n. 31 la maggiore spesa autorizzata (vedi nota all'art. 1) è destinata annualmente a finanziare iniziative direttamente promosse dalla Regione od altre iniziative promosse dagli Enti locali cui la Regione intenda partecipare con il proprio contributo, in aggiunta a quelle realizzate dagli Enti ed Istituti già individuati dal presente articolo.

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