Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. 7

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE E POLITICO DELL'ANTIFASCISMO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 1
La Regione, al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza che riconosce come valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato e della Regione, stanzia annualmente in bilancio la somma di 25.822,84 Euro. (1)
Art. 2 (2)
Gli Enti e Associazioni che per le loro riconosciute finalità statutarie hanno diritto ai contributi previsti dalla presente legge sono:
1) la Deputazione Emilia-Romagna per la Storia della Resistenza e della guerra di Liberazione;
2) gli Istituti storici provinciali della Resistenza formalmente costituiti e operanti in Emilia-Romagna;
3) la Fondazione "Cervi";
4) le Associazioni o Federazioni Partigiane con struttura nazionale, che siano riconosciute Enti morali;
5) centri di studio e di ricerca che perseguono fini analoghi a quelli previsti dalla presente legge;
6) il Comitato per le onoranze ai Caduti del Comune di Marzabotto - medaglia d'oro al valore militare.
Per assicurare un regolare sviluppo dell'attività scientifico-culturale della Deputazione Emilia-Romagna per la Storia della Resistenza e della guerra di Liberazione, la Giunta regionale assegna a tale Ente annualmente, con atto deliberativo, un contributo finanziario di 5.164,57 Euro.
Art. 4
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare Bilancio e Affari generali, delibera altresì la misura dei contributi da corrispondere annualmente agli altri Enti e Associazioni di cui all'articolo 2, in relazione alle attività istituzionali e a quelle di ricerca e di studio che essi svolgono.
Art. 5

(modificato comma 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Gli Enti e Associazioni di cui all'articolo 2 trasmettono alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui programmi di attività.
Qualora, in base ai programmi presentati dai singoli Enti, emergano esigenze immediate di finanziamento, potranno essere corrisposti, con atto deliberativo della Giunta regionale, acconti non superiori a 1.032,91 Euro.
Art. 6
Per l'anno 1977 il contributo sarè erogato in unica soluzione, sulla base dell'attività svolta da ciascun Ente nel corso dell'anno.
Art. 7
Al finanziamento dell'onere previsto dall'art. 1 della presente legge, per l'esercizio finanziario 1977, la Regione provvede mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del 1977, dotato di uno stanziamento di L.50.000.000, ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al Cap. 75100 del bilancio per l'esercizio stesso.
Art. 8
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
a) Variazione in diminuzione:
Cap.75100 Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
L.50.000.000
b) Variazione in aumento:
Cap.06150 Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza (sezione 1ª - rubrica 15ª - categoria 4ª) - (c.n.i.)
L.50.000.000

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 20 ottobre 1979, n. 31, a partire dall'esercizio finanziario 1979, l'autorizzazione di spesa è elevata a L.150.000.000 (pari a 77.468,54 Euro)

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 20 ottobre 1979, n. 31 la maggiore spesa autorizzata (vedi nota all'art. 1) è destinata annualmente a finanziare iniziative direttamente promosse dalla Regione od altre iniziative promosse dagli Enti locali cui la Regione intenda partecipare con il proprio contributo, in aggiunta a quelle realizzate dagli Enti ed Istituti già individuati dal presente articolo.

Espandi Indice