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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1977, n. 12

NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA PREVISTE DALLA LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 aprile 1977

Art. 1
Programmazione
La Giunta regionale, con il concorso della commissione consiliare competente e la partecipazione dei Comitati comprensoriali, delle Province e degli organi scolastici, elabora gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei programmi di edilizia scolastica entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
I Comitati comprensoriali, entro trenta giorni dalla comunicazione di tali indirizzi e criteri, sulla base delle richieste degli enti obbligati, con il coordinamento delle Province e la partecipazione dei consigli scolastici distrettuali e provinciali e degli organi scolastici dello Stato, propongono alla Regione i loro programmi.
La Giunta regionale, con il concorso della commissione consiliare competente, predispone il programma da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.
Restano ferme le disposizioni dettate in proposito dalla legge 5 agosto 1975, n. 412 Sito esterno.

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