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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1977, n. 12

NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA PREVISTE DALLA LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 aprile 1977

Art. 10
Economie di gestione
Eventuali economie derivanti da aggiudicazioni con ribasso, perizie riduttive, minori lavori o da qualsiasi altra causa, potranno essere accertate dalla Giunta regionale anche prima del collaudo, per permettere l'immediato utilizzo delle somme risparmiate, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 412, ovvero, qualora le previsioni generali sui costi delle opere programmate lo consentano, per il finanziamento di programmi suppletivi, secondo le indicazioni del Consiglio regionale.

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