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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1977, n. 12

NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA PREVISTE DALLA LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 aprile 1977

Art. 11
Stato di avanzamento dei lavori
Gli enti obbligati o la concessionaria sono tenuti a liquidare i lavori sulla base di stati d' avanzamento ed a provvedere al pagamento degli stessi sulla base dei corrispondenti certificati di liquidazione. Tali documenti contabili dovranno essere trasmessi trimestralmente alla Regione come documentazione giustificativa dei rendiconti resi a norma dell'art. 12 del regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati, 3 giugno 1975, n. 40.
Nei casi in cui l'ente obbligato applichi la norma prevista dal secondo comma dell'art. 23 della citata legge n. 18, è ugualmente tenuto a trasmettere trimestralmente gli stati di avanzamento dei lavori.

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