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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1977, n. 12

NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA PREVISTE DALLA LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 aprile 1977

Art. 12
Concessione
Nel caso in cui gli enti obbligati intendano affidare la realizzazione delle opere mediante concessione, saranno tenuti alla osservanza delle clausole di una convenzione - tipo approvata dal Consiglio regionale.
Il bando previsto dall'articolo 5 della citata legge n. 412 dovrà essere pubblicato con le modalità di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 Sito esterno, a cura dell'ente concedente o del consorzio tra tali enti entro i trenta giorni successivi ai termini di cui al primo comma dell'art. 4.
Il partecipante prescelto dovrà stipulare la convenzione entro giorni 10 dalla relativa comunicazione.
In caso di inadempienza l'amministrazione si riserva il diritto di revocare l'affidamento della concessione, fatta salva ogni ulteriore azione nell'interesse dell'amministrazione concedente.

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