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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1977, n. 12

NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA PREVISTE DALLA LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 aprile 1977

Art. 13
Alla erogazione dei fondi per la realizzazione delle opere, l'amministrazione regionale provvede ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18 con le modalità che seguono.
A tal fine la Regione dispone, presso l'Istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria della Regione, apposite aperture di credito in conto corrente a favore dei Sindaci o dei Presidenti degli enti obbligati o dei loro consorzi, nei modi e secondo le procedure previste dal regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati, 3 giugno 1975, n. 40.
L'accreditamento delle somme viene effettuato distintamente per ciascuna opera, sulla base degli impegni assunti dalla Giunta regionale.
L'inosservanza di quanto disposto dall'art. 11 della presente legge può provocare, da parte della Giunta regionale, provvedimento di sospensione dell'apertura di credito in conto corrente nonchè, qualora senza giustificati motivi non venga provveduto entro i successivi novanta giorni, provvedimento di sostituzione della Giunta regionale all'ente obbligato nella sua qualità di committente dei lavori.

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