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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1977, n. 12

NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA PREVISTE DALLA LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 aprile 1977

Art. 14
Procedure surrogatorie regionali
Entro trenta giorni dalla inutile scadenza dei termini previsti dalla presente legge per i vari adempimenti da parte degli enti obbligati, la Giunta regionale, d' ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, provvede in via sostitutiva, oppure, se risulta più opportuno per la sollecita esecuzione dell'opera, assegna nuovi termini, trascorsi i quali provvede in via sostitutiva.
L'ente obbligato, qualora ritenga di non possedere adeguate strutture tecniche ed amministrative per la sollecita realizzazione dell'opera, in assenza degli uffici comprensoriali di cui al precedente art. 5, può chiedere che la Giunta regionale provveda, in via sostitutiva, alla realizzazione dell'opera o a singoli adempimenti.

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