LEGGE REGIONALE 02 aprile 1977, n. 12
NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA PREVISTE DALLA LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 aprile 1977
Art. 15
Collaudo e destinazione delle opere
La nomina del collaudatore è di competenza dell' ente obbligato. Il collaudo o il certificato di regolare esecuzione sono omologati dalla Giunta regionale.
Le opere realizzate apparterranno al patrimonio indisponibile degli enti obbligati, con destinazione ad uso scolastico, nonchè, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola, ad uso della comunità secondo gli indirizzi di cui alla legge n. 412.