LEGGE REGIONALE 02 aprile 1977, n. 12
NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA PREVISTE DALLA LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 aprile 1977
Art. 16
Delega
Le funzioni amministrative di competenza della Giunta regionale, di cui alla presente legge, possono essere da quest' ultima delegate a singoli componenti della Giunta stessa.