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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1977, n. 12

NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA PREVISTE DALLA LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 aprile 1977

Art. 18
Asili - nido
I Comuni beneficiari di contributi regionali per la realizzazione di asili - nido sono tenuti ad inviare alla Giunta regionale, entro quattro mesi dalla comunicazione di assegnazione del finanziamento, il progetto per l'esecuzione dell'opera.
Qualora venga inviato un progetto di massima, il termine di cui al primo comma è ridotto a mesi tre e il progetto dovrà essere compilato secondo le norme di cui all'art. 7 della presente legge.
Qualora il Comune intenda realizzare l'opera mediante appalto - concorso, è tenuto a presentare alla Giunta regionale il disciplinare entro tre mesi dalla comunicazione di promessa di contributo, per l'emissione del decreto formale di assegnazione dello stesso mentre il progetto esecutivo per la formulazione del parere di cui ai commi successivi sarà presentato una volta esperito l'appalto - concorso stesso.
La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto, sentita la sezione II del Comitato consultivo regionale, può formulare osservazioni.
La Giunta regionale può interrompere la decorrenza del termine, di cui al comma precedente, qualora ritenga detto termine insufficiente per la formulazione delle osservazioni.
Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute osservazioni da parte della Giunta regionale, s' intende che il progetto è conforme alla normativa vigente.
Qualora la Giunta regionale formuli osservazioni e il Comune non ritenga di accoglierle, lo stesso è tenuto a controdedurre informandone la Giunta regionale.

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