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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1977, n. 12

NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA PREVISTE DALLA LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 aprile 1977

Art. 3
Indicazione ed acquisizione delle aree
All'area indicata con delibera di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412 Sito esterno, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Le misure di salvaguardia decadono qualora, ove occorra il decreto di vincolo, questo non venga emesso entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di indicazione dell'area.
L'ente obbligato, qualora l'area non sia altrimenti disponibile, provvede attraverso l'istituto della occupazione di urgenza, avvalendosi della delega di cui all'art. 9 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dalla aggiudicazione dei lavori.
L'organo regionale competente ai fini del sesto comma dell'art. 10 della legge 412 è la Giunta regionale.

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