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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1977, n. 12

NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA PREVISTE DALLA LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 aprile 1977

Art. 5
Modalità di compilazione degli elaborati
Gli elaborati di cui all'art. 4 della presente legge tengono particolare conto degli indirizzi dettati dall' art. 1 della detta legge n. 412 e, fino all'entrata in vigore delle nuove norme tecniche previste dall'art. 9 della citata legge 412, di quanto stabilito nel DM 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi i limiti minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di edilizia scolastica) e delle norme atte ad evitare barriere architettoniche, di cui all'art. 27 della legge n. 118 del 30 marzo 1971 Sito esterno.
Ai fini della attuazione degli indirizzi richiamati al comma precedente, i progettisti terranno anche conto delle eventuali proposte formulate dai consigli di quartiere e di frazione e dalle associazioni e organismi scolastici, culturali, sportivi e ricreativi.
Nella compilazione del quadro economico relativo alla realizzazione dell'opera sono previste, oltre che quella di cui all'art. 14 della citata legge regionale n. 18, anche le spese necessarie di cui all'art. 2 della citata legge n. 412.

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